Si informa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 depositata in cancelleria il 26 febbraio scorso, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di due norme della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244): l’art. 2, commi 413 e 414, nella parte in cui fissavano un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e nella parte in cui escludevano la possibilita’ di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilita’ grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. Tra le motivazioni si leggono alcune considerazioni di grande rilievo nella materia della integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilita’ che meritano di essere riferite e che possono riassumersi come segue.
La Corte riconosce preliminarmente che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilita’ per ognuna delle quali e’ necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona. Ciascun disabile, infatti, e’ coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella societa’; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano. Sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione dei disabili e’ oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’ – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 – il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti “riconoscono il diritto delle persone con disabilita’ all’istruzione”. Diritto che deve essere garantito anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di “andare incontro alle esigenze individuali” del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione). Quanto all’ordinamento interno, in attuazione dell’art. 38, terzo comma della Costituzione, il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 che e’ volta a “perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale e’ quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps”1. In particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’universita’ (comma 2) e la Corte ha gia’ avuto modo di precisare a tale proposito che la partecipazione del disabile “al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e puo’ contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialita’ dello svantaggiato”2. Pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto e’ assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione”3. Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili4.
Sempre nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili, in particolare per quelli che si trovano in una condizione di gravita’, il legislatore, con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’art. 40, comma 1, ha previsto la possibilita’ di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3. Il criterio numerico indicato dalla disposizione richiamata e’ stato poi sostituito con il principio delle “effettive esigenze rilevate”, introdotto dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della citata possibilita’ di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonche’ con la consolidata giurisprudenza sviluppatasi a protezione dei disabili. La Corte, pur riconoscendo che il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalita’, non esita a riaffermare che detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel “[…] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”5. Risulta, pertanto, evidente che le norme impugnate hanno inciso proprio sull’indicato “nucleo indefettibile di garanzie” che la Corte ha gia’ individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore. La scelta operata da quest’ultimo, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali e’ reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave. La ratio della norma, che prevede la possibilita’ di stabilire ore aggiuntive di sostegno, e’, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravita’; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilita’ previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilita’, bensi’ tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e’ affetta la persona de qua. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le disposizioni impugnate si sono rivelate irragionevoli e sono, pertanto, state dichiarate illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilita’ di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.